Art. 17
In vigore dal 25 feb 1930
Le disposizioni dell'articolo precedente valgono ai fini della delimitazione della professione di perito agrario e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.
Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli a 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-17