Art. 18
In vigore dal 25 feb 1930
Le perizie e gli incarichi, da affidarsi ai periti agrari, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'; e coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione, come in giardinaggio, caseificio, oleificio, zootecnica ed altre analoghe, sono preferiti agli altri nelle mansioni, a cui si riferisce il diploma medesimo.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, per quanto concerne la validità del titolo di perito agrario agli effetti dell'assunzione negli impieghi specificati nello stesso articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-18