Art. 6

In vigore dal 3 gen 1930
L'indennità dovuta agli ufficiali metrici, dai fabbricanti, per la verificazione delle misure di vetro legalizzate col sistema a stampa, che si compie negli stabilimenti di produzione, è di lire 6 per ogni vacazione di due ore. È dovuta altresì l'indennità ordinaria di viaggio, quando le operazioni si compiono in località del Comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, posta oltre i tre chilometri dall'ufficio stesso. Se la località è fuori del Comune sede dell'ufficio permanente o temporaneo, sono dovute le ordinarie indennità di viaggio e di soggiorno, oltre il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di campioni. L'indennità di soggiorno è aumentata di 4/10 quando il servizio, reso nella stessa giornata, abbia durata di non meno di nove ore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2164#art-6

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