Art. 1

In vigore dal 3 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); Visto il regolamento per il servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242; Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare (articolo 30), approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226; Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, successivamente modificato e reso definitivo col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Oltre ai sistemi di legalizzazione delle misure di vetro attualmente autorizzati, è consentito il sistema «a stampa» mercè il quale l'impressione del bollo legale, inciso su apposito blocchetto mobile, calettato in apposito foro ricavato nello stampo, si compie simultaneamente allo stampaggio delle misure.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2164#art-1

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