Art. 4

In vigore dal 3 gen 1930
Nelle misure di vetro legalizzate col sistema di cui agli articoli precedenti, l'indicazione della capacità deve eseguirsi a stampa e trovarsi vicino alla linea di fiducia, quanto più lo consenta la grandezza dei caratteri e delle cifre occorrenti perché riesca nitida e chiara. La marca di fabbrica sarà ottenuta pure a stampa e dovrà trovarsi fra l'indicazione della capacità ed il bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2164#art-4

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