Art. 7

In vigore dal 3 gen 1930
L'accertamento del quantitativo delle misure legalizzate col sistema a stampa e la vigilanza sul legittimo uso dei punzoni a ciò destinati spettano ai militari della Regia guardia di finanza sotto la direzione degli ufficiali metrici. Ai detti militari sono dovute, dai fabbricanti, le seguenti indennità da liquidarsi secondo le norme di cui all', oltre il rimborso delle ordinarie spese di trasporto per servizi prestati fuori residenza. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2164#art-7

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