Art. 10
In vigore dal 3 gen 1930
Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Bottai - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 134. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2164#art-10