RegolamentoCapo II

Art. 90

In vigore dal 15 ago 1928
L'orfano, al quale è conferito un posto in convitto, deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nell'avviso di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione. L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-90

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