RegolamentoCapo II

Art. 91

In vigore dal 15 ago 1928
La permanenza in convitto non deve durare oltre il 18° anno di età. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia agli orfani meritevoli convertire il posto in convitto con una borsa di studio. Qualora poi concorrano eccezionali circostanze di famiglia, e l'orfano ritenuto meritevole si trovi all'ultimo anno del corso di studi di 2° grado, il Consiglio di amministrazione può consentire la permanenza in convitto per questo solo anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-91

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