RegolamentoCapo II

Art. 88

In vigore dal 15 ago 1928
Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattasi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori. Gli orfani e le orfane aspiranti al ricovero in convitto, ed appartenenti a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente articolo, dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio con le stesse norme ivi indicate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-88

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