Regolamento›Capo II
Art. 85
In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari e le scuole di secondo grado, tenendo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-85