RegolamentoCapo III

Art. 94

In vigore dal 15 ago 1928
Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno, se debbono frequentare le scuole elementari o quelle medie di 1° grado. Il limite predetto è elevato a due anni tanto per gli orfani, quanto per i figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), che debbono frequentare le scuole medie di secondo grado, oppure le Università od altri Istituti di istruzione superiore. Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di 6 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-94

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo