Regolamento›Capo V
Art. 54
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione stabilisce i temi per le prove scritte. Il Ministero fissa il giorno per lo svolgimento delle prove stesse e provvede a inviare i temi ai provveditori delle sedi di esame.
Le prove si svolgono sotto la vigilanza e responsabilità del provveditore o di chi ne fa le veci, che è presidente del Comitato di vigilanza, costituito a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Il giorno successivo a quello dell'esame il provveditore trasmette al Ministero, in piego suggellato e raccomandato, i lavori dei concorrenti, con il verbale di assistenza alle prove scritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-54