RegolamentoCapo V

Art. 58

In vigore dal 22 set 1937
La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria, includendovi i vincitori, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orale, e nella valutazione dei titoli.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 5 febbraio 1934, n. 439 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sara' bandito ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 5 febbraio 1934, contenente modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, procedera' alla formazione di quattro graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti di diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza e quarta, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori e le vincitrici sforniti di diploma".
  • Il Regio Decreto 8 luglio 1937, n. 1496 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore del R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1373, procedera' alla formazione di tre graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti del diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori sforniti di diploma. Agli effetti della nomina in ruolo dei vincitori e delle vincitrici del concorso, il Ministero procedera' poi alla fusione delle tre graduatorie, di cui al comma precedente, in unica graduatoria secondo l'ordine di merito".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-58

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