Regolamento›Capo V
Art. 59
In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore didattico:
provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse nei locali scolastici; dispone l'assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone l'avvicendamento;
propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi;
compila il calendario scolastico e stabilisce l'orario delle lezioni;
dirige l'opera dei maestri e li sorveglia;
visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare;
cura che l'educazione fisica sia impartita secondo le norme stabilite nel presente regolamento e in conformità delle direttive date dall'Opera Nazionale Balilla;
accorda congedi ai maestri dipendenti; provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza del titolare;
infligge l'avvertimento ai maestri in caso di lievi mancanze;
compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero;
rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi ai maestri e redige i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti;
riferisce all'ispettore per le eventuali proposte di dispensa dal servizio dei maestri;
cura l'adempimento dell'obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati;
provvede alla composizione delle Commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami;
informa l'autorità scolastica superiore delle eventuali
inadempienze degli Enti locali e delle Opere di assistenza e di cultura agli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle Opere stesse;
promuove l'incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonché di quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse;
riferisce sulle domande di sussidio, da parte dei Comuni, per l'arredamento scolastico e vigila sull'impiego dei sussidi stessi;
cura che l'Amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il materiale di cui all' del testo unico; in caso di inadempienza, ne riferisce all'autorità scolastica superiore;
esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o dall'ispettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-59