Art. 54
RegolamentoCapo V

Art. 54

182 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione stabilisce i temi per le prove scritte. Il Ministero fissa il giorno per lo svolgimento delle prove stesse e provvede a inviare i temi ai provveditori delle sedi di esame. Le prove si svolgono sotto la vigilanza e responsabilità del provveditore o di chi ne fa le veci, che è presidente del Comitato di vigilanza, costituito a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il giorno successivo a quello dell'esame il provveditore trasmette al Ministero, in piego suggellato e raccomandato, i lavori dei concorrenti, con il verbale di assistenza alle prove scritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-54