RegolamentoCapo V

Art. 52

In vigore dal 7 mar 1935
La Commissione giudicatrice è composta: a) di un professore libero docente o titolare di discipline filosofiche o pedagogiche di Università o di Istituto superiore di magistero, che la presiede; b) di un funzionario dell'Amministrazione centrale; c) di un ispettore centrale pel' istruzione elementare; d) di un professore di storia o di lettere italiane di Istituto medio di secondo grado; e) di un professore di istituzioni di diritto. Ove il numero dei candidati lo richieda, il Ministero potrà nominare commissari aggiunti, scegliendoli nelle stesse categorie.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-52

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