Regolamento›Capo VI
Art. 363
In vigore dal 3 ago 1928
Qualora il maestro nelle sue difese scritte designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il Consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessità, può disporre un'inchiesta o un supplemento di inchiesta o procedere direttamente all'esame dei testimoni. Ove il Consiglio, prima di pronunziare il suo giudizio, ritenga necessario che sia eseguita una inchiesta, questa non potrà essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.
In caso di esame di testimoni, indicati dal maestro a suo discarico, le relative spese sono sostenute dal maestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-363