RegolamentoCapo VI

Art. 359

In vigore dal 3 ago 1928
L'azione disciplinare è indipendente dall'azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dal provveditore di sua iniziativa o sopra denunzia dell'ispettore scolastico o del podestà, a seconda che si tratti di maestri del ruolo regionale o comunale. Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato perseguibile di ufficio, l'azione disciplinare è sospesa fino all'esito del procedimento penale. In caso di reati perseguibili a querela di parte, l'azione disciplinare è sospesa solo se consti che la querela sia stata presentata all'autorità competente. In entrambi i casi, fino all'esito del procedimento penale, può pronunziarsi contro il maestro la sospensione provvisoria di cui all' del testo unico, con decreto nel quale deve essere con precisione indicata la data di decorrenza. Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi o di assoluzione per mancanza di prove o di estinzione dell'azione penale per amnistia è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare.
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