Regolamento›Capo VI
Art. 360
In vigore dal 3 ago 1928
Le punizioni disciplinari della censura e della sospensione dallo stipendio sono inflitte dal provveditore o dal podestà previa contestazione scritta degli addebiti e udite le difese dell'insegnante, che questi ha facoltà di presentare per iscritto entro dieci giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.
Le stesse pene possono essere inflitte dal Consiglio di disciplina, quando in base alle risultanze del procedimento non ritenga di applicare una pena maggiore.
In tutti i casi nel provvedimento di sospensione deve essere precisata la data di decorrenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-360