RegolamentoCapo VI

Art. 362

In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore, avuta assicurazione dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente articolo, fissa la data della udienza, dandone notizia all'interessato almeno cinque giorni prima, mediante lettera raccomandata o per il tramite del direttore didattico, e designa il relatore, cui trasmette tutti gli atti del procedimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-362

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