Regolamento›Capo VI
Art. 367
In vigore dal 3 ago 1928
Quando sia riconosciuta la colpabilità, si passa a discutere circa l'applicazione della pena.
Ciascuno dei membri del Consiglio ha facoltà di proporre la pena che ritenga adeguata.
Se esistono più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta più grave e successivamente quelle meno gravi.
La parità di voti si risolve a favore dell'incolpato.
Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e, quando la decisione sia contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per estendere la deliberazione.
Le votazioni di cui nel presente articolo hanno luogo a suffragi segreti.
Storico versioni
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