RegolamentoCapo XI

Art. 212

In vigore dal 3 ago 1928
Per il funzionamento delle scuole e dei corsi complementari per adulti gli Enti delegati si servono di regola dei locali e dell'arredamento delle scuole del luogo, adoperandoli nei giorni e nelle ore in cui le scuole stesse non funzionano. I suddetti locali ed arredi debbono essere messi a disposizione degli Enti delegati, in seguito a loro richiesta, dalle autorità comunali, che sono tenute altresì a provvedere al servizio di pulizia, riscaldamento e illuminazione dei locali medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-212

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