Regolamento›Capo XI
Art. 207
In vigore dal 3 ago 1928
Possono essere ammessi agli esami anche gli alunni non iscritti regolarmente negli elenchi e nei registri di classe, ma essi non saranno compresi nel computo per il premio di promozione a favore dell'insegnante.
Per ogni alunno promosso o licenziato viene corrisposto all'insegnante il premio stabilito nell'ordinanza di cui all', purchè il numero degli alunni che hanno superato la prova raggiunga la metà degli iscritti, classe per classe. Quando il numero degli iscritti è dispari, nel calcolo della metà, agli effetti del premio, la frazione è a favore dell'insegnante.
Tuttavia se il numero complessivo degli alunni approvati nelle classi affidate ad un solo insegnante raggiunga quello di 20, i premi vengono corrisposti per tutti gli alunni approvati, qualunque sia il numero degli iscritti.
Se in corso d'anno la scuola cambia di insegnante il premio per gli alunni promossi spetta soltanto al nuovo insegnante, in proporzione della durata del suo servizio o per intero se la sostituzione avvenga prima che sia trascorso un terzo dell'anno scolastico.
Storico versioni
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