Regolamento›Capo XI
Art. 202
In vigore dal 3 ago 1928
Ogni scuola deve raccogliere i fanciulli obbligati che si trovino nel raggio di due chilometri di percorso, calcolato su strada ordinaria. Qualora manchino strade ordinarie o quelle esistenti siano malagevoli o se altre speciali condizioni di luoghi rendano difficile e precaria la frequenza alla scuola, questa si intende istituita solo per gli alunni che in un raggio ridotto siano nella possibilità di frequentarla.
L'iscrizione definitiva degli alunni sul registro di classe, in base al quale si determina il numero degli iscritti, avviene dopo un mese dall'inizio dell'apertura della scuola.
Gli alunni assenti per due mesi consecutivi sono cancellati dal numero degli iscritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-202