Regolamento›Capo XI
Art. 208
In vigore dal 3 ago 1928
I direttori didattici, terminate le operazioni di esame, debbono notificare ai Comuni di residenza degli alunni, che hanno conseguito il certificato di studi elementari inferiori, i nomi degli alunni stessi per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-208