RegolamentoCapo XI

Art. 208

In vigore dal 3 ago 1928
I direttori didattici, terminate le operazioni di esame, debbono notificare ai Comuni di residenza degli alunni, che hanno conseguito il certificato di studi elementari inferiori, i nomi degli alunni stessi per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-208

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