Regolamento›Capo XI
Art. 210
In vigore dal 3 ago 1928
Il programma didattico delle scuole e dei corsi per gli adulti è quello stabilito per le scuole rurali, cui possono aggiungersi quegli altri insegnamenti e quelle esercitazioni che, secondo il tipo della scuola, gli Enti delegati, con loro disposizioni interne, approvate dal Ministero e comunicate al direttore didattico, hanno stabilito per l'avviamento professionale in relazione alle esigenze locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-210