Regolamento›Capo XI
Art. 212
393 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per il funzionamento delle scuole e dei corsi complementari per adulti gli Enti delegati si servono di regola dei locali e dell'arredamento delle scuole del luogo, adoperandoli nei giorni e nelle ore in cui le scuole stesse non funzionano.
I suddetti locali ed arredi debbono essere messi a disposizione degli Enti delegati, in seguito a loro richiesta, dalle autorità comunali, che sono tenute altresì a provvedere al servizio di pulizia, riscaldamento e illuminazione dei locali medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-212