Regolamento

Art. 69

In vigore dal 4 mar 1928
Gli inventari saranno riveduti ogni cinque anni. In occasione della revisione degli inventari l'intendente procederà alla svalutazione degli oggetti secondo la tabella di diminuzione dei valori delle varie categorie a cagione dell'uso, acclusa al presente regolamento. L'intendente è tenuto altresì a segnalare le ragioni di eventuali sopravalutazioni, ed il Capo Missione ne riferirà al Ministero con le proprie osservazioni. Entro i primi due mesi di ciascun anno, sarà inviata al Ministero, in duplice copia, una situazione riassuntiva di tutto il materiale mobile in uso della sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-69

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