Regolamento
Art. 64
In vigore dal 4 mar 1928
Ogni ambiente avrà un numero segnato nella pianta dello stabile e riportato su una parete dell'ambiente medesimo, in luogo riposto, e a tale numero si riferiranno le indicazioni di inventario.
Della pianta dello stabile, debitamente particolareggiata e contenente l'indicazione del numero e della destinazione di ciascun vano, dovrà essere inviata una copia al Ministero.
Un'altra copia in forma di carta murale o in cornice sarà collocata nell'ufficio dell'intendente della rispettiva sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-64