Regolamento
Art. 66
In vigore dal 4 mar 1928
In ciascun mobile od oggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, e ciò mediante l'applicazione di targhette fatta secondo le norme seguenti:
a) per i quadri il numero sarà segnato sul rovescio della cornice o della tela, nell'angolo inferiore destro;
b) per i mobili a destra, possibilmente sotto cornici od oggetti
od anche internamente qualora lo richieda il valore
e il tipo del mobile;
c) per le sedie e i divani nella parte posteriore interna alla
fascia di sostegno del sedile;
d) per le drapperie, i tappeti, le guide, i tendaggi, i materassi, i cuscini, le coperte, ecc. sui rovesci, ad un angolo e
mediante riporto;
e) per i sopramobili posteriormente o inferiormente;
f) per i lampadari, le appliques, ecc., nella parte inferiore e
in modo che l'estetica non ne sia danneggiata.
Il valore da assegnarsi ai singoli oggetti e dotazioni corrisponderà al loro prezzo di acquisto ragguagliato alla lira-oro, salve però le detrazioni occasionate dall'uso o dal constatato deperimento e le eventuali sopravalutazioni che il Ministero crederà di disporre con provvedimento motivato.
Le dotazioni tipo (e cioè quelle descritte nelle tabelle II a VII del presente regolamento) saranno inventariate ciascuna con un sol numero (da applicarsi, possibilmente, sulle cassette, custodie o involucri che le contengono) e per il loro valore complessivo, intendendosi composte di tutti i pezzi descritti nelle tabelle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-66