Regolamento

Art. 66

In vigore dal 4 mar 1928
In ciascun mobile od oggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, e ciò mediante l'applicazione di targhette fatta secondo le norme seguenti: a) per i quadri il numero sarà segnato sul rovescio della cornice o della tela, nell'angolo inferiore destro; b) per i mobili a destra, possibilmente sotto cornici od oggetti od anche internamente qualora lo richieda il valore e il tipo del mobile; c) per le sedie e i divani nella parte posteriore interna alla fascia di sostegno del sedile; d) per le drapperie, i tappeti, le guide, i tendaggi, i materassi, i cuscini, le coperte, ecc. sui rovesci, ad un angolo e mediante riporto; e) per i sopramobili posteriormente o inferiormente; f) per i lampadari, le appliques, ecc., nella parte inferiore e in modo che l'estetica non ne sia danneggiata. Il valore da assegnarsi ai singoli oggetti e dotazioni corrisponderà al loro prezzo di acquisto ragguagliato alla lira-oro, salve però le detrazioni occasionate dall'uso o dal constatato deperimento e le eventuali sopravalutazioni che il Ministero crederà di disporre con provvedimento motivato. Le dotazioni tipo (e cioè quelle descritte nelle tabelle II a VII del presente regolamento) saranno inventariate ciascuna con un sol numero (da applicarsi, possibilmente, sulle cassette, custodie o involucri che le contengono) e per il loro valore complessivo, intendendosi composte di tutti i pezzi descritti nelle tabelle stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-66

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