Regolamento
Art. 70
In vigore dal 4 mar 1928
Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia che non occorra ulteriormente possono essere alienati sul posto previo ordine del Ministero di concerto col Provveditorato generale dello Stato. Il ricavato della vendita degli oggetti alienati sarà versato all'Erario, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio generale delle entrate.
Di ogni vendita si farà constare mediante variazione negli inventari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-70