Regolamento

Art. 72

In vigore dal 4 mar 1928
Nelle sedi demaniali in cui siano disponibili alloggi per funzionari subordinati di carriera, l'assegnazione di detti alloggi verrà effettuata, a seconda dei gradi dei funzionari stessi e della composizione delle rispettive famiglie, a giudizio discrezionale del Ministero, che fisserà anche la pigione da corrispondersi all'Erario, sentito il parere del Capo Missione. Agli utenti di tali alloggi si applicano tutte le norme del presente regolamento relative all'uso ed alla conservazione dei mobili e degli immobili, alle consegne e riconsegne ed alle eventuali responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-72

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