Art. 1

In vigore dal 4 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2929, con il quale fu autorizzato l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di Regie rappresentanze all'estero; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 269, foglio 102. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-rd-1

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