Art. 1
In vigore dal 4 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2929, con il quale fu autorizzato l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di Regie rappresentanze all'estero;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'uso degli immobili e dei mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 102. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-rd-1