Regolamento

Art. 62

In vigore dal 4 mar 1928
L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa tenuta degli inventari che dovranno dimostrare in ogni momento la consistenza e lo stato delle dotazioni assegnate a ciascuna sede. Gli inventari sono distinti per: a) il mobilio, compresi stemmi, sigilli, bandiere, strumenti, argenteria, cristalleria, biancheria, vasellame, ecc., oggetti di corredo e vestiario del personale di servizio e di custodia, ecc.; b) la biblioteca, compresi codici legali, collezioni di leggi e decreti, bollettini, ecc. Gli inventari e successive modificazioni sono sottoscritti dal Capo Missione per ogni effetto di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-62

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo