Regolamento
Art. 62
In vigore dal 4 mar 1928
L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa tenuta degli inventari che dovranno dimostrare in ogni momento la consistenza e lo stato delle dotazioni assegnate a ciascuna sede. Gli inventari sono distinti per:
a) il mobilio, compresi stemmi, sigilli, bandiere, strumenti,
argenteria, cristalleria, biancheria, vasellame, ecc., oggetti di corredo e vestiario del personale di servizio e
di custodia, ecc.;
b) la biblioteca, compresi codici legali, collezioni di leggi e
decreti, bollettini, ecc.
Gli inventari e successive modificazioni sono sottoscritti dal Capo Missione per ogni effetto di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-62