RegolamentoCapo II

Art. 88

In vigore dal 20 mag 1926
Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni e i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente regolamento. A ciascuno dei componenti del Consiglio possono essere assegnati dal presidente speciali incarichi, con l'obbligo di render conto, nella prima adunanza, dell'esecuzione dell'incarico ricevuto e dei risultati conseguiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-88

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