RegolamentoCapo II

Art. 83

In vigore dal 20 mag 1926
Non possono far parte del Consiglio direttivo della federazione provinciale, o, se ne fanno parte, ne decadono: 1° le persone contemplate nell' della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 2° i componenti del Consiglio centrale dell'Opera nazionale; 3° gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano incorsi nella decadenza prevista dagli e nelle penalità di cui all' della legge 17 luglio 1890, n. 6972; 4° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili della federazione e delle singole istituzioni federate; 5° coloro che hanno il maneggio del denaro della federazione o delle istituzioni federate e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile; 6° i patroni incaricati dell'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale nei singoli Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-83

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