Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 80
In vigore dal 20 mag 1926
Nelle singole federazioni provinciali le istituzioni federate sono classificate, secondo un quadro predisposto dall'Opera nazionale, in cinque sezioni:
1° Congregazioni di carità;
2° Istituzioni per la protezione e l'assistenza della maternità;
3° Istituzioni per la prima infanzia;
4° Istituzioni per l'assistenza e la protezione fisica e morale dei fanciulli di età prescolastica e scolastica;
5° Istituzioni per i minorenni anormali, abbandonati, traviati e delinquenti.
Quando un'istituzione abbia diverse finalità, si ha riguardo, per la classificazione, allo scopo prevalente secondo lo statuto e l'atto di fondazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-80