RegolamentoCapo II

Art. 82

In vigore dal 20 mag 1926
Nel procedere alla scelta dei componenti dei Consigli direttivi delle singole federazioni provinciali, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale deve possibilmente curare che in ogni Consiglio siano rappresentate tutte le varie categorie d'istituzioni per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, esistenti nella rispettiva Provincia, e che i consiglieri appartengano ad istituzioni di diversi circondari della Provincia. L'ispettore scolastico, chiamato dall' della legge a far parte del Consiglio direttivo della federazione provinciale, è designato, su richiesta dell'Opera nazionale, dal provveditore agli studi della regione. Alle sedute del Consiglio può intervenire, con voto deliberativo, sempre quando lo ritenga opportuno, il consigliere di Prefettura preposto ai servizi della beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-82

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