RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 79

In vigore dal 20 mag 1926
Sono particolarmente comprese nelle federazioni provinciali le seguenti istituzioni: Congregazioni di carità, ospizi e asili di maternità, istituti per l'assicurazione di maternità, ambulatori ostetrici, opere per l'assistenza delle puerpere e delle madri nutrici, opere per sussidi di baliatico, brefotrofi, presepi, asili-nido, preventori, ambulatori, dispensari e cucine infantili, istituti e scuole di puericultura; asili infantili e giardini d'infanzia, ricreatori ospizi marini, colonie marine e montane, colonie di vacanze, colonie agricole, asili profilattici ed altri istituti per fanciulli deboli, rachitici, scrofolosi e predisposti alla tubercolosi; orfanotrofi, conservatori, educatori istituti per artigianelli, istituti per l'infanzia abbandonata o maltrattata, riformatori per fanciulli discoli o traviati, patronati per i minorenni, istituti per fanciulli ciechi, sordomuti, storpi ed anormali psichici, ospedali ed ospedaletti infantili, istituti di propaganda per lo sviluppo delle opere di assistenza sociale a favore della maternità e dell'infanzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-79

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