RegolamentoCapo VI

Art. 74

In vigore dal 20 mag 1926
Nel bollettino periodico di cui nell'articolo precedente, sono pubblicati gli atti ufficiali dell'Opera nazionale, una cronaca del movimento legislativo e assistenziale in Italia e all'estero, nei riguardi della maternità e dell'infanzia, studi e articoli di propaganda e una statistica semestrale, circa le varie forme di assistenza alle madri, ai fanciulli e agli adolescenti e circa i risultati dell'assistenza medesima. Per la compilazione della detta statistica, gl'istituti di assistenza, le Provincie, i Comuni e le locali autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, sanitarie e scolastiche debbono fornire all'Opera nazionale tutti gli elementi che da quest'ultima vengano richiesti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-74

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