Regolamento›Capo VI
Art. 74
186 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Nel bollettino periodico di cui nell'articolo precedente, sono pubblicati gli atti ufficiali dell'Opera nazionale, una cronaca del movimento legislativo e assistenziale in Italia e all'estero, nei riguardi della maternità e dell'infanzia, studi e articoli di propaganda e una statistica semestrale, circa le varie forme di assistenza alle madri, ai fanciulli e agli adolescenti e circa i risultati dell'assistenza medesima.
Per la compilazione della detta statistica, gl'istituti di assistenza, le Provincie, i Comuni e le locali autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, sanitarie e scolastiche debbono fornire all'Opera nazionale tutti gli elementi che da quest'ultima vengano richiesti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-74