Regolamento›Capo VI
Art. 72
In vigore dal 20 mag 1926
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia è esercitata dall'Opera nazionale anche per mezzo dei suoi organi provinciali e locali.
Nell'esercizio di tale vigilanza, l'Opera nazionale segnala, ove ne sia il caso, ai Ministeri competenti od ai Prefetti le manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei servizi di protezione e nell'attività dei funzionari e agenti addetti ai servizi medesimi, proponendo i provvedimenti che ritenga necessari per eliminarle.
Qualora ravvisi l'opportunità d'una riforma delle vigenti disposizioni, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, l'Opera nazionale compie gli studi all'uopo necessari e ne comunica i risultati ai Ministeri competenti.
Storico versioni
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