Regolamento›Capo VI
Art. 69
In vigore dal 20 mag 1926
Speciali diplomi d'idoneità all'esercizio delle rispettive professioni sono rilasciati dall'Opera nazionale alle alunne delle scuole professionali, che, dopo aver frequentato con assiduità, in una delle scuole medesime, i corsi per assistente sanitaria visitatrice d'igiene materna e infantile, o per assistente sanitaria scolastica, o per bambinaia, abbiano sostenuto con buon esito un esame teorico-pratico finale, davanti ad una Commissione composta di due insegnanti scelti dalla direzione della scuola e di un sanitario designate dall'Opera nazionale, con funzioni di presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-69