RegolamentoCapo VI

Art. 68

In vigore dal 20 mag 1926
Le alunne delle scuole professionali possono essere interne o esterne. Le interne hanno diritto all'alloggio gratuito nella scuola, ma sono tenute al rimborso delle spese di vitto. Tutte le alunne indistintamente, seguendo determinati turni stabiliti dal direttore, prestano servizio, tanto di giorno che di notte, presso l'Istituto, in modo da ottenere un allenamento tale, da garantire l'effettivo valore del diploma conseguito. Le maestre che frequentano i corsi per assistente scolastica non hanno l'obbligo di tale servizio: possono, però, prestarlo volontariamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-68

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