Art. 80
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 80

199 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Nelle singole federazioni provinciali le istituzioni federate sono classificate, secondo un quadro predisposto dall'Opera nazionale, in cinque sezioni: 1° Congregazioni di carità; 2° Istituzioni per la protezione e l'assistenza della maternità; 3° Istituzioni per la prima infanzia; 4° Istituzioni per l'assistenza e la protezione fisica e morale dei fanciulli di età prescolastica e scolastica; 5° Istituzioni per i minorenni anormali, abbandonati, traviati e delinquenti. Quando un'istituzione abbia diverse finalità, si ha riguardo, per la classificazione, allo scopo prevalente secondo lo statuto e l'atto di fondazione.
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