RegolamentoCapo II

Art. 91

In vigore dal 20 mag 1926
Il servizio di cassa della federazione provinciale dev'essere preferibilmente affidato all'esattore comunale del capoluogo della Provincia o ad un istituto di credito avente sede nello stesso capoluogo. I mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Consiglio direttivo, dal consigliere anziano e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-91

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