RegolamentoCapo III

Art. 96

In vigore dal 20 mag 1926
La guida pratica dell'assistenza, di cui all' del presente regolamento, è compilata in base al prospetto comunicato, a norma del successivo , dal Prefetto della Provincia e alle notizie fornite dalle singole istituzioni federate, le quali sono tenute a trasmettere al Consiglio direttivo della federazione provinciale tutti gli elementi che, all'uopo, vengano richiesti dal Consiglio stesso. La compilazione della guida può essere affidata dal Consiglio direttivo anche a persona estranea all'ufficio di segreteria della federazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-96

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