RegolamentoCapo III

Art. 99

In vigore dal 20 mag 1926
Quando le singole istituzioni federate ricusino od omettano di ottemperare alle disposizioni o istruzioni del Consiglio direttivo della federazione provinciale, questo ne riferisce all'Opera nazionale e promuove dal Prefetto gli opportuni provvedimenti, a norma degli della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 di cembre 1923, n. 2841.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-99

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo