Regolamento›Capo IV
Art. 102
In vigore dal 20 mag 1926
Nel caso in cui il Consiglio direttivo di una federazione provinciale non possa costituirsi e fino a che tale costituzione non si renda possibile, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale incarica un proprio delegato di dirigere la federazione ed esercitare, col concorso del medico provinciale, del consigliere di Prefettura addetto al servizio della beneficenza e di un ispettore scolastico, tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora il Consiglio non funzioni in maniera da assicurare il normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, secondo le disposizioni della legge e del regolamento, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale può revocare la nomina dei membri elettivi e provvedere a termini del precedente comma.
In tal caso il Consiglio dev'essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca dei suoi componenti.
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